Statuto Dimensione Kite Associazione Sportiva Dilettantistica


Articolo 1 - Denominazione e sede
E' costituita in Arzignano, in via V.Alfieri,8 una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti
del Codice Civile denominata “Dimensione Kite associazione sportiva dilettantistica”.

Articolo 2 - Scopo
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno
essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o del FIV se da questo delegata,
ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del Kitesurf sia a carattere
turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione
di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata
disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del
Kitesurf , nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i
presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del
caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela e di quella
internazionale; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della
federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere
in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello
statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione s’impegna a favorire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e
tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea
straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle
attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano
dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve
intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità
e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni
forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del
prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Sci Nautico e dei suoi organi. Viene espressamente
escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito
modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di
ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato
e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere
controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle
assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal
socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno
dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede
sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota
associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve
essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il
socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno
la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che
ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei
componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo
a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o
impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei
presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione
elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni
di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un
notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal
segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in
regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco
degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi
prima dello svolgimento della stessa
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di
avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno
una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio
consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in
merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione e su tutti
gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza
dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.
8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due
terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria
saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei
presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima
dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono
essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello
statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali
elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione
dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di
volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio
direttivo nel proprio ambito elegge il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio
direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione italiana sci
nautico, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche
sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione italiana sci
nautico medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano
stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso
aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in
carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con
le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio
con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione
che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi
componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti,
le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver
luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per
qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al
verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per
la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e
alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio
direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta
richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare
l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea degli associati;
e) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione,sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri
organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle
riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica
della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre
all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione
del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

Articolo 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo,
dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate
dall’associazione.

Articolo 23 - Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al
fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione
italiana sci nautico.

Articolo 25 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con
l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto
personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da
parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei
soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità
sportive

Articolo 26 - Norma di rinvio
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e
dei regolamenti della Federazione italiana vela a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme
del Codice Civile.

Contatore Visite

0988526
Oggi
Ieri
Questa Settimana
Questo Mese
Totale
97
122
321
1915
988526

6.84%
30.50%
7.45%
2.95%
0.49%
51.77%
Online (15 minutes ago):3

Your IP:18.188.110.106
panic